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L’attività di noleggio è regolata dalle seguenti condizioni: Art. 1 Il deposito cauzionale è obbligatorio, come garanzia di eventuali danni fisici al mezzo e/o accessori noleggiati. All’atto della richiesta di noleggio si richiede:
Gli stessi saranno restituiti alla fine del periodo di noleggio da un nostro addetto, dopo aver verificato l’integrità del mezzo e dell’eventuale materiale in dotazione e accertato che siano delle stesse condizioni del momento del rilascio. Nel caso in cui nell’atto del controllo del veicolo si riscontrassero danni al veicolo stesso, il deposito cauzionale monetario sarà trattenuto dalla Ecovoyager.
Art. 2 I beni ceduti in noleggio, vengono consegnati al noleggiante alla firma di un accordo contrattuale. Il noleggiante si impegna a gestire i mezzi nel pieno rispetto dell’attuale destinazione, a curarli ed accudirli con diligenza, a rispettare tutte le norme del codice della strada vigente in Italia.
Art. 3 In caso di mancata restituzione della bicicletta entro il termine dichiarato al momento dell’accordo dichiarato al momento dell’accordo, il gestore del servizio si impegna ad attivare tutte quelle azioni legali volte a garantire il recupero del mezzo stesso.
Art. 4 Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del codice della strada) o per altri motivi ad insindacabile giudizio del gestore.
Art. 5 In caso di sinistro il cliente è tenuto a dare comunicazione del sinistro per telefono e per iscritto al gestore del servizio entro 24 ore dal sinistro, in caso contrario il cliente perderà ogni garanzia da copertura assicurativa. E’ assolutamente vietato far intervenire personale non autorizzato dalla Ecovoyager per eventuali riparazioni..
Art. 6 In caso di contrasto nell’interpretazione delle vigenti versioni linguistiche di tale regolamento e/o dell’accordo contrattuale la versione italiana prevarrà sulle altre.
Art. 7 Per ogni controversia che dovesse sorgere dal presente regolamento e/o dell’accordo contrattuale viene devoluta la competenza unica e esclusiva del Foro di Pisa.
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